Regio decreto 383/1934
Art. 198 — Il segretario, che abbia conseguito la promozione di grado, ha facolta' di rinunciare alla medesima
Art. 198. Il segretario, che abbia conseguito la promozione di grado, ha facolta' di rinunciare alla medesima. Il segretario, che abbia per due volte consecutive rinunciato alla promozione, e' escluso dai successivi scrutini.
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