Regio decreto 383/1934
Art. 196 — Alle promozioni di grado si procede esclusivamente per merito comparativo, su designazione del Consiglio di a…
Art. 196. Alle promozioni di grado si procede esclusivamente per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, il quale vi provvede scegliendo i segretari maggiormente meritevoli della promozione nel numero dei posti da conferire fra coloro che, nel grado precedente, posseggano, a suo giudizio insindacabile, i prescritti requisiti, stabilendone, quindi, l'ordine di merito. Per essere promovibile occorre avere conseguito, nell'ultimo quinquennio, qualifiche non inferiori a «distinto». Il provvedimento del Ministro dell'Interno o del Prefetto, secondo la rispettiva competenza, e' definitivo.
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