Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 383/1934Art. 196
Regio decreto 383/1934

Art. 196 — Alle promozioni di grado si procede esclusivamente per merito comparativo, su designazione del Consiglio di a…

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/196parte di Regio decreto 383/1934
Art. 196. Alle promozioni di grado si procede esclusivamente per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, il quale vi provvede scegliendo i segretari maggiormente meritevoli della promozione nel numero dei posti da conferire fra coloro che, nel grado precedente, posseggano, a suo giudizio insindacabile, i prescritti requisiti, stabilendone, quindi, l'ordine di merito. Per essere promovibile occorre avere conseguito, nell'ultimo quinquennio, qualifiche non inferiori a «distinto». Il provvedimento del Ministro dell'Interno o del Prefetto, secondo la rispettiva competenza, e' definitivo.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 383/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 195 Art. 197 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.