Regio decreto 383/1934
Art. 184 — I funzionari dell'amministrazione dell'Interno, di cui al penultimo comma dell'articolo 174, sono ammessi ai …
Art. 184. I funzionari dell'amministrazione dell'Interno, di cui al penultimo comma dell'articolo 174, sono ammessi ai concorsi per posti di segretario comunale del grado corrispondente a quello da essi ricoperto nell'amministrazione predetta, ed a quelli di uno o due gradi immediatamente superiori. La corrispondenza fra i gradi dei funzionari dell'amministrazione dell'Interno e quelli dei segretari comunali, ai soli effetti del presente articolo, e' stabilita nella tabella E annessa alla presente legge.
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