Regio decreto 383/1934
Art. 146 — Le provincie possono, nei limiti ed in conformita' della legge, istituire addizionali alle imposte comunali s…
Art. 146. Le provincie possono, nei limiti ed in conformita' della legge, istituire addizionali alle imposte comunali sulle industrie i commerci le arti e le professioni; imporre tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ad esse pertinenti; imporre contributi per la costruzione e l'occupazione di gallerie nel sottosuolo stradale e contributi di miglioria; sovrimporre alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati. Le provincie devono inoltre imporre la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi e il contributo integrativo di utenza stradale.
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