Regio decreto 383/1934
Art. 135 — Spetta al rettorato, in conformita' delle leggi e dei regolamenti, di provvedere: 1° all'ordinamento degli uf…
Art. 135. Spetta al rettorato, in conformita' delle leggi e dei regolamenti, di provvedere: 1° all'ordinamento degli uffici e dei servizi; 2° alla creazione di istituzioni pubbliche provinciali; 3° ai contratti in genere ed alle accettazioni di doni o lasciti, salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi di legge; 4° agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia; 5° all'istruzione secondaria tecnica, quando non vi provvedano particolari istituzioni o il governo a cio' autorizzato nei limiti delle leggi speciali; 6° alle istituzioni pubbliche a beneficio della provincia o di una parte di essa, quando non abbiano un'amministrazione propria o consorziale; 7° al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia, ed alle altre spese in materia, previsti dalle leggi speciali; 8° alle strade la cui costruzione o sistemazione e', per leggi speciali, attribuita alla provincia, nonche' ai lavori relativi ai fiumi e torrenti posti dalle leggi a carico della medesima; 9° ai sussidi in favore dei comuni e consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilita'; 10° ai tributi provinciali ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro approvazione; 11° alla formazione del bilancio, allo storno dei fondi da una categoria all'altra del bilancio, alle nuove e maggiori spese, alle quali non sia possibile provvedere con imputazione al fondo delle spese impreviste o con prelevamento dal fondo di riserva, all'esame del conto consuntivo del tesoriere, del conto amministrativo del Preside e alla destinazione dei fondi disponibili; 12° alle azioni da intentare o sostenere in giudizio, salvo quanto e' disposto al n. 11 dell'art. 133; 13° al concorso della provincia in opere e spese per essa obbligatorie; 14° alla contrattazione di prestiti; 15° ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla provincia e alla rappresentanza e tutela degli interessi di dette istituzioni; 16° alla vigilanza sopra le istituzioni a beneficio della provincia o di una parte della medesima, anche quando abbiano un'amministrazione speciale propria; 17° alla nomina del segretario e degli impiegati amministrativi e tecnici degli uffici e delle istituzioni provinciali aventi funzioni direttive o di capi di ripartizione ed all'adozione, nei loro riguardi, di ogni altro provvedimento previsto dalla legge, salvo quelli contemplati al n. 7 dello articolo 133; 18° alla conservazione dei monumenti provinciali; 19° al servizio di assistenza degli infanti illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono; 20° alla conservazione degli edifici di proprieta' provinciale e degli archivi amministrativi della provincia; 21° all'assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili, in quanto non vi provvedano consorzi o altre istituzioni autonome; 22° alla nomina dei membri di tutte le commissioni, devoluta, in tutto od in parte da leggi speciali all'amministrazione provinciale; 23° alla costituzione di consorzi; 24° all'assunzione diretta di servizi pubblici.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 383/1934 · fonte Normattiva ↗
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