Regio decreto 383/1934
Art. 115 — I rettori sono nominati con decreto del Ministro dell'Interno
Art. 115. I rettori sono nominati con decreto del Ministro dell'Interno. Essi sono ordinari e supplenti. I rettori ordinari sono in numero di otto nelle provincie con piu' di 600.000 abitanti, di sei in quelle con piu' di 300.000, di quattro nelle altre. I rettori supplenti, destinati a sostituire i membri ordinari assenti o legittimamente impediti, sono in numero di due per tutte le provincie. I rettori durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.
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