Regio decreto 383/1934
Art. 110 — Le somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni ai regolamenti nell'interesse del comune e alle …
Art. 110. Le somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni ai regolamenti nell'interesse del comune e alle ordinanze del Podesta', sia in seguito a condanna, sia per effetto dell'oblazione prevista negli articoli 107 e 108, spettano al comune. Un terzo del provento delle ammende, di cui al comma precedente, e' devoluto ad un fondo speciale per premi di diligenza, da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta e all'accertamento dei reati. Le norme per il conferimento di tali premi sono stabilite nei regolamenti comunali.
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