Regio decreto 383/1934
Art. 106 — Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono p…
Art. 106. Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con l'ammenda fino a lire 500. Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Podesta' in conformita' alle leggi ed ai regolamenti. Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.
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