Regio decreto 383/1934
Art. 104 — Quando il Podesta' non spedisca i mandati o non compia gli atti comunque obbligatori per legge, salvo il caso…
Art. 104. Quando il Podesta' non spedisca i mandati o non compia gli atti comunque obbligatori per legge, salvo il caso che la sostituzione competa al Prefetto, provvede la Giunta provinciale amministrativa. Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso ricorso al Ministro dell'Interno.
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