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Regio decreto 1740/1933

Art. 99 — Autoveicoli e conducenti del Corpo Diplomatico

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/99parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 99. Autoveicoli e conducenti del Corpo Diplomatico. Gli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo Diplomatico sono immatricolati, previa autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri, a cura di quello delle Comunicazioni (Ispettorato Generale Ferrovie, Tramvie ed Automobili), il quale rilascia apposita licenza di circolazione. Tali autoveicoli debbono avere targhe rettangolari, portanti in nero, con fondo bianco, la sigla C. D. e un numero progressivo. Il trasferimento della targa su altra macchina dello stesso proprietario deve essere autorizzato dal Ministero delle Comunicazioni (Ispettorato Generale Ferrovie, Tramvie e Automobili) che rilascia una nuova licenza di circolazione. I membri del Corpo Diplomatico sono esonerati dallo esame di idoneita', e l'Ispettorato Generale provvede alla concessione della patente di abilitazione in seguito alla dichiarazione di idoneita' a condurre autoveicoli rilasciata dal Capo della Missione e trasmessa per il tramite del Ministero degli Affari Esteri. Ogni qualvolta i titolari decadano dal diritto alla concessione, le targhe, le licenza e le patenti devono essere consegnate, dagli stessi, al Ministero degli Affari Esteri che le rimette al Ministero delle Comunicazioni (Ispettorato Generale Ferrovie, Tramvie ed Automobili) per l'annullamento. Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono segnalate dagli uffici, dai quali dipendono i funzionari, ufficiali ed agenti che le abbiano accertate, al Ministero delle Comunicazioni, che ne informera' il Capo della Missione per mezzo del Ministero degli Affari Esteri. Le presenti disposizioni hanno vigore in quanto esista reciprocita' di trattamento.

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