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Regio decreto 1740/1933

Art. 97 — Autoveicoli e conducenti appartenenti alle Amministrazioni dei Corpi Armati dello Stato

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/97parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 97. Autoveicoli e conducenti appartenenti alle Amministrazioni dei Corpi Armati dello Stato. Le Amministrazioni militari possono, per gli autoveicoli speciali di uso militare, derogare alle disposizioni di cui all'articolo 55 e al quarto capoverso dell'articolo 60, per quelli non suscettibili di freni, alle disposizioni dell'articolo 61 e per il materiale di trazione a rimorchio alle disposizioni degli articoli 62 e 63. Alle prove e a quanto e' stabilito negli articoli 65, 67, 68, 69 e 78 per gli autoveicoli e rimorchi di proprieta' delle Amministrazioni militari e dei Corpi Armati dello Stato e agli esami dei relativi conducenti, provvedono direttamente i rispettivi comandi. Il certificato relativo alla idoneita' dei conducenti abilita i medesimi a condurre soltanto gli autoveicoli di proprieta' dei Corpi a cui appartengono. Il certificato di idoneita', rilasciato dalle Autorita' militari, e' sufficiente per domandare alla Prefettura la patente di abilitazione di primo o di secondo grado, senza che il richiedente si sottoponga ad altri esami, purche' insieme alla domanda sia presentato il foglio di congedo od una dichiarazione delle Autorita' militari, attestante il suo licenziamento o la sua cessazione dal servizio e sempre che la domanda venga presentata alla Prefettura entro un anno dalla data del congedo, del licenziamento o della cessazione dal servizio. Le patenti di abilitazione di primo o di secondo grado possono essere rilasciate dai Prefetti con le modalita' di cui al precedente capoverso anche agli Ufficiali in servizio permanente effettivo dei Corpi Armati dello Stato, muniti del certificato di idoneita' militare. Agli autoveicoli di proprieta' delle Amministrazioni militari e dei Corpi Armati dello Stato non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 72, 73, 74, 75, 77, 79 e 80. Le targhe degli autoveicoli di cui sopra debbono avere una sigla di riconoscimento in rosso seguita dal numero progressivo di immatricolazione in nero su fondo bianco. Per l'adozione di ogni nuova sigla le Amministrazioni militari dovranno prendere preventivi accordi col Ministero delle Comunicazioni. Con decreto da emanarsi dal Ministro per le Comunicazioni, di concerto con i Ministri per la Guerra e per i Lavori Pubblici, possono essere stabilite per gli autoveicoli speciali, di proprieta' delle Amministrazioni militari, deroghe alle disposizioni degli articoli 58, 59 e 60, prescrivendo le norme da osservarsi per la sicurezza della circolazione.

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