Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1740/1933Art. 95
Regio decreto 1740/1933

Art. 95 — Ritiro della patente di terzo grado

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/95parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 95. Ritiro della patente di terzo grado. La patente di abilitazione di terzo grado e' ritirata d'ordine del Prefetto, quando il conducente venga a trovarsi in uno dei casi preveduti nell'articolo precedente per il ritiro della patente di abilitazione di primo e secondo grado. Il ritiro della patente deve inoltre essere disposto: 1° quando il conducente venga a trovarsi nelle condizioni di indegnita' prevedute nell'articolo 84; 2° quando sia colto in servizio in stato di ebbrezza; 3° quando, a giudizio dell'Ispettorato Generale Ferrovie, Tramvie ed Automobili, o del Circolo Ferroviario di Ispezione, il conducente abbia commesso atti d'imprudenza o d'imperizia tali da compromettere l'incolumita' pubblica. Nei casi preveduti nel n. 6 della prima parte dell'articolo 94 con la restituzione della patente di primo e secondo grado puo' essere disposta anche quella della patente di terzo grado. La validita' della patente a condurre automobili in servizio pubblico su linee concesse od autorizzate e' revocata dal Circolo Ferroviario d'Ispezione, oltre che nei casi di cui al presente articolo, quando il conducente si sia dimostrato inadatto al servizio. Contro il provvedimento del Prefetto, emanato a termini dei n. 2 e 3, e contro il provvedimento del Circolo, emanato a termini del precedente capoverso, e' ammesso ricorso al Ministro per le Comunicazioni entro dieci giorni dalla partecipazione all'interessato. Il ricorso non ne sospende l'esecuzione. I Prefetti devono comunicare di volta in volta al Minstero delle Comunicazioni (Ispettorato Generale Ferrovie, Tramvie ed Automobili) gli estremi delle patenti di abilitazioni che siano state ritirate, le generalita' dei conducenti ed i motivi del ritiro.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1740/1933 · fonte Normattiva ↗

← Art. 94 Art. 96 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.