Regio decreto 1740/1933
Art. 88 — Rilascio della patente di abilitazione
Art. 88. Rilascio della patente di abilitazione. Ottenuto il certificato di idoneita' il richiedente lo presenta alla Prefettura assieme al certificato di residenza, ed ai documenti indicati negli articoli 83 e 85. Il Prefetto accerta, in via definitiva, assunte le informazioni che ritenesse del caso, il concorso delle condizioni di idoneita' fisica, psichica e morale prescritte, e, sempre che non ostino motivi di pubblica sicurezza, rilascia la patente di abilitazione. In ogni Prefettura sara' tenuta una matricola dei conducenti da essa abilitati. Per rendere valide le patenti di terzo grado a guidare automobili in servizio pubblico di linee concesse od autorizzate, i titolari devono sottoporsi ad uno speciale esperimento in relazione ai veicoli ed alle linee per le quali si domanda la validita'. L'estensione della validita' a condurre autoveicoli in servizio pubblico su altre linee concesse od autorizzate, puo' essere accordata senza che il conducente ripeta lo speciale esperimento, nel caso in cui, a giudizio del Circolo Ferroviario d'Ispezione, il nuovo servizio presenti minori difficolta'.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1740/1933 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.