Regio decreto 1740/1933
Art. 82 — Patente di abilitazione a condurre automobili
Art. 82. Patente di abilitazione a condurre automobili. Nessuno puo' condurre automobili, salvo quanto e' disposto nell'articolo 90, se non e' munito di patente di abilitazione. La patente di abilitazione e' di primo, secondo e terzo grado. La patente di primo grado e' rilasciata a chi sa condurre con sicurezza l'automobile. Essa e' valida per la guida di automobili per uso proprio. Quella di secondo grado e' rilasciata a chi dimostri anche una sufficiente conoscenza dei meccanismi e dei vari organi dell'automobile. Essa e' valida per la guida degli automobili in servizio privato per uso proprio o di terzi. La patente di terzo grado e' rilasciata a chi dimostri una provata abilita' per la guida e una completa conoscenza dei meccanismi e dei vari organi dell'automobile. Essa abilita alla guida dei treni automobili con freno continuo ed alla guida degli automobili in servizio pubblico, da piazza o da noleggio da rimessa. Abilita inoltre a condurre automobili sulle linee in servizio pubblico, concesse od autorizzate, che risultino indicate sulle patenti stesse dai Circoli Ferroviari d'Ispezione, previ gli accertamenti prescritti. Le patenti di abilitazione sono rilasciate dal Prefetto della provincia, nella cui circoscrizione e' compreso il comune di residenza del richiedente, su presentazione dei documenti di cui agli articoli 83 e 85 e del certificato d'idoneita' rilasciato dal Circolo Ferroviario d'Ispezione, salvo quanto e' disposto nell'articolo 97 per coloro che siano provvisti del certificato di idoneita' rilasciato da autorita' militari.
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