Regio decreto 1740/1933
Art. 65 — Licenza di circolazione e certificato di approvazione
Art. 65. Licenza di circolazione e certificato di approvazione. Nessun automobile puo' circolare senza la relativa licenza di circolazione. Per ottenere tale licenza occorre conseguire l'approvazione dell'automobile, facendone domanda al Circolo Ferroviario d'Ispezione. La domanda deve indicare la residenza del proprietario e l'uso al quale il veicolo e' destinato secondo le distinzioni seguenti: 1°) uso privato: per trasporto di persone; 2°) uso privato: per trasporto di cose; 3°) uso privato: per trasporto di persone e cose; 4°) uso pubblico: per trasporto di persone o di cose in servizio di noleggio da rimessa; 5°) uso pubblico: per trasporto di persone o di cose in servizio da piazza; 6°) uso pubblico: per trasporto di persone o di cose su linee urbane ed estra-urbane in servizio pubblico concesse od autorizzate; 7°) uso speciale: per trazione (trattrici stradali), per specifici usi o per speciali carichi. La licenza di circolazione e' redatta su libretto conforme al modulo approvato dal Ministero delle Comunicazioni (Ispettorato Generale Ferrovie, Tramvie ed Automobili), e depositato presso le Prefetture. Quando l'automobile sia destinato all'esportazione occorre altresi' indicare il transito o i transiti doganali. L'automobile deve essere presentato alla prova munito di tutti i dispositivi di sicurezza e di segnalazione prescritti dal presente decreto. Il Circolo ha facolta' di richiedere per gli autocarri destinati al trasporto merci che essi siano presentati con un carico di pesi di esperimento corrispondenti alla portata. In seguito all'esito favorevole delle visite e prove eseguite da un ingegnere del Circolo presso la sede dell'ufficio o in quelle altre localita' che saranno designate, e' rilasciato il certificato di approvazione dell'automobile. Questo certificato e' valido, qualunque sia il Circolo che lo abbia rilasciato, per l'immatricolazione presso la Prefettura competente o per il transito doganale nel caso di esportazione. Le presenti disposizioni debbono essere osservate anche per i rimorchi. Il Ministro per le Comunicazioni, di concerto con i Ministri per l'Interno, per le Finanze, per i Lavori Pubblici e per le Corporazioni ha facolta' di consentire speciali agevolazioni per il collaudo e l'immatricolazione di automobili nuovi di fabbrica prodotti dall'industria nazionale. Nell'esercizio di tale facolta', il Ministro provvede con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
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