Regio decreto 1740/1933
Art. 59 — Segnalamento visivo degli autoveicoli
Art. 59. Segnalamento visivo degli autoveicoli. Nelle ore e nei casi in cui e' obbligatoria l'accensione a norma dell'articolo 41, ogni autoveicolo deve portare nella parte anteriore due fanali a luce bianca ed uno nella parte posteriore collocato in maniera da illuminare a luce bianca la targa di riconoscimento, in conformita' alle prescrizioni stabilite nel settimo capoverso dell'articolo 72 e proiettare all'indietro luce rossa. I motocicli, le motocarrozzette e i motofurgoncini devono avere uguali segnalazioni con facolta' di utilizzare uno dei fanali anteriori anche per la segnalazione rossa posteriore. Per la illuminazione anteriore dei motocicli a due ruote e' obbligatorio un solo fanale a luce bianca. Tutti gli autoveicoli capaci di superare la velocita' di trenta chilometri all'ora, debbono avere, in via sussidiaria ai fanali, almeno un faro posto simmetricamente rispetto ai fanali, capace di illuminare la strada fino a cento metri in avanti. Il faro potra' essere contenuto nello stesso apparecchio che contiene il fanale. In caso di automobili con rimorchio la motrice deve portare nella parte anteriore, oltre i due fanali a luce bianca, una apposita segnalazione sussidiaria di treno stradale e il fanale posteriore rosso deve essere portato sul rimorchio. Gli autoveicoli, quando circolino nelle ore in cui e' prescritto avere la targa illuminata, devono essere provvisti di dispositivi di illuminazione tali da rendere leggibili ugualmente tutte le cifre e le lettere a distanza non minore di trenta metri. L'uso di fari o di altre luci abbaglianti e' vietato nell'interno degli abitati dotati di sufficiente illuminazione pubblica e deve essere momentaneamente interrotto od attenuato nell'approssimarsi di altri autoveicoli e quando possa arrecare pregiudizio alla sicurezza degli altri veicoli, dei pedoni e degli animali. Chi circoli con autoveicolo non munito degli apparecchi di illuminazione, il cui uso e' obbligatorio a norma del presente articolo, ovvero circoli con apparecchi di illuminazione disposti in modo diverso da quello prescritto o non provvisti di dispositivi di illuminazione sufficiente, ovvero non usi detti apparecchi quando l'uso ne e' obbligatorio, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire mille. La stessa pena si applica a chi circoli con apparecchi di illuminazione in numero superiore, o di colorazione diversa, da quelli prescritti. Il contravventore alle disposizioni del sesto capoverso del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire duecento. I fari delle motrici ferroviarie e tranviarie circolanti su sede promiscua devono avere caratteristiche costruttive tali ed essere disposti in modo da non recare pregiudizio alla sicurezza e valla circolazione degli altri utenti della strada.
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