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Regio decreto 1740/1933

Art. 53 — I pedoni devono circolare sui viali laterali alle strade, sui marciapiedi, sulle banchine e sugli altri spazi…

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/53parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 53. I pedoni devono circolare sui viali laterali alle strade, sui marciapiedi, sulle banchine e sugli altri spazi a loro riservati. Quando manchino o siano manifestamente insufficienti gli spazi riservati ai pedoni, questi possono camminare sul margine della strada destinata ai veicoli ma in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. I pedoni tengono la propria sinistra quando sia cosi' disposto da regolamenti comunali o da ordinanze del Podesta', salvo il caso in cui la strada sia percorsa lateralmente da una linea tramviaria. Quando la strada sia fiancheggiata da marciapiedi rialzati di larghezza superiore a un metro, su questi e' consentita la doppia circolazione dei pedoni, che debbono in tali casi tenere la propria destra. E' vietato ai pedoni di circolare o sostare, salvi i casi di assoluta necessita', sulla parte della strada destinata ai veicoli. E' altresi' vietato ai pedoni di traversare diagonalmente le strade, le piazze e i crocevia. Per traversare, i pedoni dovranno scegliere la via piu' breve e usare la piu' diligente cautela. Nei regolamenti comunali devono essere stabilite norme per garantire anche ai pedoni la sicurezza dell'attraversamento della strada nei punti di maggior traffica. I contravventori alle disposizioni del presente articolo, sono puniti con l'ammenda da lire cinque e lire venticinque.

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