Regio decreto 1740/1933
Art. 46 — Norme per la costruzione e rendita dei veicoli
Art. 46. Norme per la costruzione e rendita dei veicoli. Per esercitare l'arte di fabbricare o riparare, o per vendere veicoli a trazione animale e' necessaria l'abilitazione del Prefetto. Nelle costruzioni di carri a trazione animale e nella riparazione di quelli esistenti e' obbligatoria, quanto ai cerchioni delle ruote, l'osservanza delle dimensioni prescritte dall'articolo 43. Il Prefetto esercita la vigilanza sui costruttori a mezzo dei funzionari ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 122 del presente decreto. Il contravventore alla norma del comma primo e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire trecento e con la sospensione dall'esercizio dell'arte per giorni quindici. In pendenza del giudizio penale, il Prefetto deve ordinare la temporanea chiusura dell'officina, del negozio di vendita, e la sospensione dall'esercizio dell'arte, quando si proceda contro un costruttore gia' condannato per reato della stessa indole. In ogni altro caso il Prefetto puo' emanare i suddetti provvedimenti quando ne ravvisi la necessita' per impedire nuove violazioni delle norme contenute negli articoli precedenti. Il Prefetto puo' sempre, anche dopo una sola condanna, revocare l'abilitazione su proposta o previo parere del Capo del Compartimento per la viabilita' o dell'Ingegnere Capo del Genio civile. Contro i provvedimenti del Prefetto e' ammesso il ricorso al Ministro per i Lavori Pubblici entro trenta giorni dalla notificazione all'interessato.
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