Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1740/1933Art. 43
Regio decreto 1740/1933

Art. 43 — Dimensioni dei cerchioni delle ruote dei veicoli

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/43parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 43. Dimensioni dei cerchioni delle ruote dei veicoli. Nei veicoli a trazione animale le dimensioni dei cerchioni metallici devono essere, in qualsiasi momento, commisurate al peso a carico completo, indicato nella targa prescritta nell'articolo 45, giusta le seguenti norme: a) Veicoli a due ruote, larghezza minima: mm. quaranta per i pesi lordi dei veicoli fino a dieci quintali; min. cinquanta per pesi lordi dei veicoli da dieci fino a quindici quintali; mm. sessanta per pesi lordi dei veicoli da quindici fino a venti quintali; mm. ottanta per pesi lordi dei veicoli da venti fino a trenta quintali; mm. cento per pesi lordi dei veicoli da trenta fino a quaranta quintali; mm. centoventi per pesi lordi dei veicoli da quaranta fino a cinquanta quintali. b) Veicoli a quattro o sei ruote, larghezza minima: mm. quaranta per pesi lordi fino a quindici quintali; mm. sessanta per pesi lordi da quindici fino a trenta quintali; mm. ottanta per pesi lordi da trenta fino a cinquanta quintali; non. cento per pesi lordi da cinquanta fino ad ottanta quintali. Per i veicoli a sei ruote millimetri centoventi per pesi lordi oltre ottanta quintali. Per i carri agricoli trainati da quadrupedi, di peso lordo superiore ai venti quintali, se a due ruote, ed ai trenta quintali se a quattro ruote, sono consentite dimensioni dei cerchioni inferiori di non oltre un centimetro a quelle prescritte. Quando invece il peso lordo del veicolo non superi i venti quintali nei carri a due ruote ed i trenta quintali nei carri a quattro ruote, e' ammesso l'uso dei cerchioni di larghezza non inferiore a quaranta millimetri. Si considerano carri agricoli quelli impiegati per trasporti ad uso esclusivo delle colonie ed aziende agricole e che abitualmente circolino nel fondo al cui servizio sono destinati. Gli autoveicoli e i loro rimorchi, i quali per l'uso cui sono adibiti o per il carico indivisibile che devono trasportare abbiano le ruote munite di cerchioni metallici, e non siano inoltre suscettibili di sviluppare una velocita', superiore a quindici chilometri all'ora, le locomobili e le trattrici agricole, quando transitino su strade e aree pubbliche, debbono avere i cerchioni delle ruote munite di cingoli o di dispositivi elastici atti ad impedire danneggiamenti od eccessivo logorio del piano stradale secondo le prescrizioni che verranno all'uopo emanate dal Ministro per le Comunicazioni, di concerto con quello per i Lavori Pubblici, inteso il Ministro per l'Agricoltura e le Foreste, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Gli Enti cui compete la manutenzione delle strade, quando concorrano circostanze eccezionali, e previa autorizzazione del Prefetto, possono emanare speciali disposizioni restrittive nei riguardi della larghezza dei cerchioni in relazione al peso del veicolo a carico completo e secondo le condizioni delle singole strade. Il contravventore alle disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1740/1933 · fonte Normattiva ↗

← Art. 42 Art. 44 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.