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Regio decreto 1740/1933

Art. 35 — Gare di velocita'

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/35parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 35. Gare di velocita'. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le gare di velocita' con animali o veicoli a trazione animale, salvo speciali autorizzazioni da rilasciarsi dal Questore. In tali autorizzazioni sono specificate le condizioni alle quali le gare sono subordinate. Per le gare di velocita' degli autoveicoli su strade ordinarie, sono competenti ad accordare l'autorizzazione i Prefetti delle Provincie nel cui territorio le gare medesime debbono aver luogo. Tale autorizzazione e' subordinata al preventivo collaudo del percorso da parte di un tecnico dell'Azienda Autonoma Statale della Strada assistito da un rappresentante del Reale Automobile Club d'Italia, se si tratti di gara automobilistica, e del Moto Club, se si tratti di gara motociclistica, ed al conseguente nulla osta del Ministro per i Lavori Pubblici. Quando il percorso interessi linee ferroviarie od automobilistiche, regolarmente concesse od autorizzate, al collaudo interviene un rappresentante del Circolo Ferroviario d'Ispezione. L'autorizzazione deve essere chiesta dai promotori almeno quindici giorni prima della data fissata per la gara. Puo' essere omesso il collaudo del percorso ed il nulla osta del Ministro per i Lavori Pubblici, quando, anziche' di gare di velocita', si tratti di gare di regolarita' per le quali non sia ammessa una velocita' inedia eccedente i cinquanta chilometri all'ora. Per le gare velocipedistiche non occorre una speciale autorizzazione; tuttavia i promotori sono obbligati a darne notizia tre giorni prima al Questore il quale puo' modificare a suo giudizio insindacabile gli itinerari per motivi di incolumita' pubblica. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire duemila.

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