Regio decreto 1740/1933
Art. 3 — Scarico nei fossi
Art. 3. Scarico nei fossi. E' proibito di scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque di qualunque natura, salvi i diritti acquisiti, debitamente giustificati, e salvo le regolari concessioni della competente Autorita'. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquecento.
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