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Regio decreto 1740/1933

Art. 3 — Scarico nei fossi

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/3parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 3. Scarico nei fossi. E' proibito di scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque di qualunque natura, salvi i diritti acquisiti, debitamente giustificati, e salvo le regolari concessioni della competente Autorita'. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquecento.

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