Regio decreto 1740/1933
Art. 22 — Determinazione di distanze per ragione d'incolumita'
Art. 22. Determinazione di distanze per ragione d'incolumita'. Pei tiri al bersaglio, opifici e depositi di materiale esplosivo e stabilimenti che interessino comunque la sicurezza e la salute pubblica, la distanza dalle strade e' fissata, caso per caso, dal Prefetto in base alle relative disposizioni di legge.
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