Regio decreto 1740/1933
Art. 18 — Manufatti su canali artificiali
Art. 18. Manufatti su canali artificiali. I manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono mantenuti e rifatti dai proprietari e dagli utenti di questi, a meno che non ne provino la preesistenza alle strade od abbiano titolo o possesso in contrario. I manufatti in legname esistenti sui canali artificiali, che attraversano la strada, devono, nel caso di ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie, in ferro, o murarie miste con ferro. Sono eccettuate da questa disposizione le localita' soggette a servitu' militari per le quali si credesse di provvedere diversamente. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture sopra indicate e' obbligatoria da parte dei proprietari od utenti delle acque ed e' a loro spese: a) quando occorra lo spostamento o l'allargamento di strade attraversate da canali artificiali; b) quando, a giudizio del Capo Compartimento per la viabilita', per le strade statali o dell'Ingegnere Capo del Genie civile per le altre strade, i manufatti presentino condizioni d'insufficiente sicurezza. E' altresi' a carico dei detti proprietari la successiva manutenzione dei manufatti ricostruiti. La ricostruzione o l'ampliamento di manufatti degli altri tipi sovra indicati sono a carico dell'Ente cui appartiene la strada, ferma restando a carico dei proprietari, possessori od utenti delle acque la successiva manutenzione di essi.
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