Regio decreto 1740/1933
Art. 130 — Estensione alle Colonie
Art. 130. Estensione alle Colonie. Con Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per le Colonie di concerto con i Ministri interessati saranno estese alle colonie ed ai possedimenti le disposizioni sui veicoli a trazione meccanica e relativi conducenti, contenute nel presente decreto con le modifiche che verranno ritenute necessarie anche in relazione agli ordinamenti ivi esistenti. Con decreto del Ministro per le Comunicazioni di concerto con i Ministri interessati, saranno stabilite le modalita' per il riconoscimento di validita' nel Regno dei documenti di circolazione per i veicoli a trazione meccanica e per i relativi conducenti rilasciati nelle colonie e nei possedimenti e viceversa.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1740/1933 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.