Regio decreto 1740/1933
Art. 116 — Oblazione in via breve
Art. 116. Oblazione in via breve. Nelle contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto per le quali e' stabilita la sola pena dell'ammenda in misura non superiore a lire duecento, il contravventore e' ammesso a pagare immediatamente la somma di lire venticinque, quando sia conducente di autoveicoli, e' di lire dieci negli altri casi, al funzionario, ufficiale od agente che accerta la contravvenzione. Questi ne rilascia ricevuta staccandola da apposito bollettario. Per la contravvenzione alle disposizioni dell'articolo 53 la somma da pagare, a norma delle disposizioni precedenti, e' di lire cinque.
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