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Regio decreto 1740/1933

Art. 114 — Violazione di legge e di provvedimenti dell'Autorita'

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/114parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 114. Violazione di legge e di provvedimenti dell'Autorita'. Salvo che sia diversamente stabilito nei singoli articoli, chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto ovvero ai precetti, divieti, condizioni di licenza ed in genere a qualsiasi provvedimento dato dall'Autorita' nell'esercizio delle facolta' ad essa spettanti a norma del decreto stesso, e' punito coll'ammenda da lire venticinque a lire cento. La intimazione delle diffide, dei decreti e degli altri atti ordinati dalle competenti Autorita' per le materie previste nel titolo primo del presente decreto e' eseguita dagli agenti dell'Autorita' da cui proviene l'ordine da intimare.

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