Regio decreto 1740/1933
Art. 112 — Ingombro della sede stradale con binario I binari delle linee tramviarie urbane, per i tratti che non siano i…
Art. 112. Ingombro della sede stradale con binario I binari delle linee tramviarie urbane, per i tratti che non siano in sede propria e non separati dal carreggio ordinario, devono essere sempre a raso in modo da lasciare tutta la strada accessibile senza difficolta' al carreggio ordinario. Le relative rotaie debbono essere del tipo a gola e a perfetto livello col piano stradale. Per le linee tramviarie urbane gia' in esercizio le Societa' esercenti sono tenute, nonostante ogni contraria precedente convenzione, ad uniformarsi a loro cura e spese alla disposizione di cui alla prima parte del presente articolo. I termini e le modalita' per la esecuzione da parte delle aziende esercenti delle eventuali modifiche agli impianti esistenti sono stabiliti, su richiesta degli enti concedenti, dal Ministro per le Comunicazioni, il quale puo' esonerare in via provvisoria o definitiva le aziende dall'esecuzione delle modifiche per quei tratti di linee per i quali a suo giudizio esclusivo non ne ricorra la necessita'. Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte delle aziende tramviarie alle modificazioni degli impianti si procedera' di ufficio a cura degli Enti concedenti ad a spese dell'azienda interessata. Qualora l'azienda non provveda al rimborso delle detto spese l'Amministrazione puo' rivalersi coattivamente nello forme dei privilegi fiscali. Nei casi in cui concorrano speciali esigenze per la circolazione stradale ed i tipi del materiale mobile approvato lo consentano, il Ministro per le Comunicazioni ha facolta' di prescrivere, su richiesta dell'Azienda Autonoma Statale della Strada, delle provincie o dei comuni interessati, che le tramvie estraurbane e le ferrovie concesse, da costruire o gia' in servizio nei tratti che si svolgono nell'interno degli abitati o su strade esterne di speciale importanza per il carreggio ordinario e per gli autoveicoli, sempreche' non siano in sede propria od in sede separata, abbiano i binari a perfetto livello del piano stradale e che le relative rotaie siano del tipo a gola. Le aziende dovranno provvedere, a loro cura e spese, ad apportare agli impianti le modifiche che saranno prescritte e nel caso di rifiuto o di ritardo si procedera' d'Ufficio a cura del Circolo Ferroviario d'Ispezione ed a spese dell'Azienda interessata, in conformita' delle disposizioni dell'articolo 202 del testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, numero 1447.
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