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Regio decreto 1740/1933

Art. 110 — Provvedimenti da emanarsi di concerto tra il Ministro per i Lavori Pubblici e quello per le Comunicazioni

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/110parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 110. Provvedimenti da emanarsi di concerto tra il Ministro per i Lavori Pubblici e quello per le Comunicazioni. Il Ministro per i Lavori Pubblici di concerto con quello per le Comunicazioni, emana le norme necessarie: 1° per determinare, le dimensioni, le forme i colori e tutte le altre caratteristiche e le modalita' di applicazione dei cartelli prescritti dall'articolo 27; 2° per disciplinare nel modo uniforme per tutto il Regno le segnalazioni stradali e quelle da farsi sia a mezzo di speciali dispositivi, sia a mano dai conducenti e dagli agenti incaricati di regolare la circolazione stradale prescritte dagli articoli 26 e 29. Il Ministro per le Comunicazioni, di concerto con quello per i Lavori Pubblici emana le norme necessarie per determinare: 1° le caratteristiche e le modalita' di applicazione dei cingoli e degli altri sistemi di protezione, da applicare alle ruote degli autoveicoli, previsti nell'articolo 43; 2° le caratteristiche e le modalita' di applicazione, degli apparecchi di segnalazione acustica e visiva degli autoveicoli compresi quelli dei fanali sussidiari di treno e d'ingombro; 3° le dimensioni delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli, dei relativi caratteri e i contrassegni in lettere per la individuazione delle Provincie, modificando, ove occorra, le disposizioni del presente decreto; 4° le caratteristiche delle gomme per le ruote di autoveicoli, sia nei rapporti del carico trasmesso alla strada, sia nei rapporti della ripartizione del peso dei veicoli fra gli assi in relazione all'articolo 56.

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