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Regio decreto 1740/1933

Art. 101 — Circolazione di autoveicoli di importazione temporanea

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/101parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 101. Circolazione di autoveicoli di importazione temporanea. Sempre che sussista la reciprocita' di trattamento e salvo quanto sia disposto in convenzioni internazionali, gli autoveicoli immatricolati presso gli Stati esteri sono ammessi a circolare nel Regno in seguito a presentazione, agli Uffici doganali di confine o dei porti, dei certificati del paese di origine relativi alla idoneita' sia degli autoveicoli che dei loro conducenti. Contemporaneamente alla concessione del perplesso di importazione temporanea, gli Uffici doganali rilasciano un certificato di circolazione provvisoria, di durata non superiore ad un anno, da cui risultino la data del rilascio e la scadenza, nonche' le indicazioni dell'autoveicolo e dei conducenti atte ad identificarli con sicurezza. Trascorso il termine stabilito nel certificato, il proprietario dell'autoveicolo deve provvedere, nei modi ordinari e previe le prescritte visite e prove, alla regolare immatricolazione di esso presso la Prefettura nella cui circoscrizione stabilisce la sua residenza. Gli autoveicoli immatricolati in uno degli Stati firmatavi della Convenzione internazionale di Parigi del 24 aprile 1926, resa esecutiva con R. decreto 6 gennaio 1928, n. 1622, sono ammessi a circolare nel Regno, in seguito a presentazione agli Uffici doganali di confine o dei porti del certificato internazionale per autoveicoli, di cui all'allegato B della convenzione stessa, fino al termine di un anno dalla data del rilascio del certificato. Trascorso tale periodo, il proprietario deve provvedere alla immatricolazione dell'autoveicolo presso la Prefettura nella cui circoscrizione stabilisce la propria residenza. La Prefettura, in base alla presentazione del certificato internazionale, rilascia la licenza di circolazione senza altra formalita', salvo l'accertamento della potenza tassabile del motore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 104. Il certificato rilasciato dalla dogana o il certificato internazionale debbono essere sempre portati sull'autoveicolo per essere esibiti ad ogni richiesta di funzionari, ufficiali od agenti. Ai contravventori alle disposizioni del presente articolo sono applicabili le pene e le altre sanzioni stabilite nell'articolo 70.

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