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Regio decreto 1740/1933

Art. 1

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/1parte di Regio decreto 1740/1933
Norme per la tutela delle strade e per la circolazione Art. 1. E' vietato di: 1° danneggiare in qualsiasi modo la strada e le opere e piantagioni che ad essa appartengono, alterarne la forma o invaderne il suolo; 2° danneggiare le pietre ed i cartelli indicatori, compresi quelli collocati da Enti pubblici o privati nell'interesse della circolazione stradale, ovvero le colonne miliari o chilometriche; 3° impedire il libero scolo delle acque nei fossi laterali delle strade e stabilirvi maceratoi di canapa e di lino; 4° impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle strade sui terreni piu' bassi; 5° condurre a pascolare bestiame lungo i cigli, le scarpe e i fossi stradali; 6° fare scendere il bestiame sulla scarpa della strada per abbeverarlo in fossi o canali laterali. Quando occorra, saranno praticati gli opportuni abbeveratoi, a carico di chi di ragione, con le forme da prescriversi dall'Autorita' competente; 7° condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta e dimensioni, ancorche' in parte siano sostenuti da ruote; 8° usare le treggie, salvo in quanto servano al solo trasporto degli strumenti aratori; 9° usare le slitte quando le strade non siano coperte di ghiaccio o di neve; 10° aprire canali, fossi, o fare qualunque escavazione nei terreni laterali a distanza minore della loro profondita', partendo dal confine della strada (ciglio della strada, ciglio esterno del fosso, ove esiste, piede della scarpata se la strada e' in rilevato, o ciglio della scarpata se la strada e' in trincea). Tale distanza non puo' essere minore di tre metri, quantunque l'escavazione del terreno sia meno profonda; 11° costruire case, altre fabbriche o muri di cinta lungo le strade fuori degli abitati, a distanza minore di tre metri dal confine della strada, quando manchino linee di fabbricazione determinate da piani regolatori o di ampliamento ovvero da deliberazioni delle Autorita' competenti; 12° costruire fornaci, fucine o fonderie a distanza minore di cinquanta metri dal ciglio delle strade esterne agli abitati; 13° piantare alberi e siepi, lateralmente alle strade esterne degli abitati, a distanza minore delle seguenti: a) per gli alberi, metri tre misurati dal confine della strada, salvo che dalle Autorita' competenti siano consentite distanze minori; b) per le siepi, tenute all'altezza non maggiore di un metro sul terreno, centimetri cinquanta misurati dal confine della strada. In ogni caso la distanza non puo' essere mai minore di un metro misurata dal ciglio della strada; c) per le siepi di maggiore altezza la distanza sara' di metri due e centimetri cinquanta misurati dal ciglio esterno del fosso, oppure dal piede della scarpa, se la strada e' in rilevato, ed in ogni caso non minore di tre metri dal ciglio della strada. I limiti di distanza di cui ai numeri 10, 11 e 12 possono essere ridotti in rapporto a strade e tratti di strada che abbiano andamento altimetrico o planimetrico particolarmente accidentato. Il provvedimento e' disposto, su richiesta degli interessati, dal Capo del Compartimento per la viabilita', per le strade statali, o dall'Ingegnere capo del Genio civile, per le altre strade. Per le piantagioni in localita' ad uso di pubblico passeggio presso le citta' o comuni, le distanze debbono essere stabilite in conformita' dei piani approvati dall'Autorita' competente. E' in ogni caso vietato di eseguire costruzioni o piantagioni, sia pure osservando le distanze indicate nelle precedenti disposizioni, quando si tratti di costruzioni o piantagioni in corrispondenza delle curve stradali di raggio inferiore a cento metri, di incroci, biforcazioni, e ogni qualvolta sia riconosciuto, a giudizio insindacabile delle competenti autorita', che tali costruzioni o piantagioni possano ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la incolumita' della circolazione nel tratto pericoloso. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire duemila.

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