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Regio decreto 695/1933

Art. 9 — (Segnalazione all'Amministrazione centrale competente dei casi di condanne pronunciate nel Regno e nelle Colo…

ELI /it/regio-decreto/1933/05/08/695/art/9parte di Regio decreto 695/1933
Art. 9. (Segnalazione all'Amministrazione centrale competente dei casi di condanne pronunciate nel Regno e nelle Colonie). Gli enti militari periferici che ricevono copie di sentenze di condanna pronunciate dall'autorita' giudiziaria ordinaria o da quella militare a carico di militari sotto le armi, o in congedo che ad essi appartengano o che da essi siano tenuti in forza agli effetti matricolari, debbono verificare se i militari stessi risultino insegniti di medaglie o di croce di guerra al valore militare, o di alcuna delle distinzioni onorifiche (di guerra di cui al precedente art. 2). In caso affermativo, le dette autorita' rimettono copia integrale di ciascuna sentenza, entro il termine di 20 giorni, al Ministero della guerra (Direzione generale personali ufficiali - Ufficio del direttore generale), al Ministero della marina (Direzione generale personali servizi militari Divisione P. N. S. I.), al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare e delle scuole), al Ministero delle colonie rispettivamente per i militari del Regio esercito e della Regia guardia di finanza, della Regia marina, della Regia aeronautica e per quelli delle truppe coloniali, insieme con una copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, a seconda che il condannato rivesta il grado di ufficiale o sia sottufficiale o militare di truppa.

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