Regio decreto 695/1933
Art. 7 — Disposizioni abrogate
Art. 7. (Disposizioni abrogate). Oltre le disposizioni relative alla, perdita ed alla sospensione delle medaglie al valor militare, contenute nel R. Viglietto 26 marzo 1833 e nel R. decreto 8 dicembre 1887, n. 5100, debbono intendersi abrogate, in seguito all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1932, n. 453, tutte le disposizioni, approvate con Regio decreto o con determinazione ministeriale, che furono emanate in passato per disciplinare la perdita e la sospensione della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, menzionate nell'art. 2 del presente regolamento, le quali siano contrarie o Comunque incompatibili con le disposizioni della legge stessa. A tutte le disposizioni suddette sono sostituite quelle della citata legge e del presente regolamento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 695/1933 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.