Regio decreto 695/1933
Art. 49 — Cessazione della incapacita' in conseguenza di atti di calore
Art. 49. (Cessazione della incapacita' in conseguenza di atti di calore). La incapacita' a conseguire le medaglie e la croce di guerra al valor militare e le distinzioni onorifiche di guerra da parte di individui mai insigniti di alcuna di dette decorazioni e distinzioni puo' cessare anche per aver compiuto atti di valore o cospicui o, se non tali, reiterati, nel senso specificato dal precedente art. 40. Colui che sia incorso nella incapacita' puo', in tali casi, chiedere, con regolare domanda, che siano presi in esame gli atti di valore compiuti, agli effetti del riconoscimento della cessazione della incapacita'. Su tali domande decide il Ministro competente, sentito il parere della Commissione consultiva, alla quale vengono comunicati tutti gli elementi necessari per esprimere un giudizio sulla efficacia degli atti di valore compiuti.
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