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Regio decreto 695/1933

Art. 46 — Titoli eventuali ad altre decorazioni e distinzioni

ELI /it/regio-decreto/1933/05/08/695/art/46parte di Regio decreto 695/1933
Art. 46. (Titoli eventuali ad altre decorazioni e distinzioni). I titoli ad altre decorazioni e distinzioni, eventualmente sorti dopo la data della perdita o della sospensione, potranno essere fatti valere nei modi prescritti, da parte di coloro a riguardo dei quali venga disposta la revoca della perdita o della sospensione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, quando consti che manco' la possibilita' di far valere i titoli stessi a causa dei medesimi eventi per i quali la perdita o la sospensione erano state inflitte. Le relative concessioni potranno aver decorrenza dalla data in cui i titoli furono acquisiti.

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