Regio decreto 695/1933
Art. 43 — Revoca per purgazione di contumacia
Art. 43. (Revoca per purgazione di contumacia). Ai sensi dell'art. 5 della legge, quando ad una sentenza di condanna pronunciata in contumacia dai giudici militari segua il giudizio in contraddittorio, e questo sia definito con sentenza che non sia di condanna o che sia di condanna non contemplata fra quelle che comportano la perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, l'interessato puo' chiedere, con regolare domanda su carta bollata, al Ministero competente che la perdita o la sospensione delle dette decorazioni e distinzioni sia revocata e considerata ad ogni effetto come non avvenuta. Alla domanda dev'essere allegata copia della sentenza pronunciata nel giudizio in contraddittorio e passata in giudicato,
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