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Regio decreto 695/1933

Art. 41 — Effetti del ripristino

ELI /it/regio-decreto/1933/05/08/695/art/41parte di Regio decreto 695/1933
Art. 41. (Effetti del ripristino). Il ripristino delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra perdute comporta il nuovo conferimento delle relative insegne e brevetti, che saranno peraltro consegnati senza solennita' di forma esteriore, salvo solo il caso di ripristino determinato dal compimento di atti di valore. Il ripristino comporta pure la riattivazione del pagamento ai decorato del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare, dalla data in cui il ripristino ha effetto, verso contemporanea cessazione del pagamento ai congiunti cui il soprassoldo fosse stato concesso per riversibilita', e salva la detrazione di quanto fosse stato concesso per riversibilita', ed anche di tutto quanto fosse stato pagato ai congiunti medesimi dalla data di decorrenza del ripristino.

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