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Regio decreto 695/1933

Art. 17 — Segnalazione dei casi di assegnazione al confino e di ammonizione

ELI /it/regio-decreto/1933/05/08/695/art/17parte di Regio decreto 695/1933
Art. 17. (Segnalazione dei casi di assegnazione al confino e di ammonizione). Agli effetti dell'applicazione dei provvedimenti, aventi per oggetto la sospensione della facolta' di fregiarsi delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, o della cessazione della loro efficacia nei riguardi di coloro che siano stati assegnati al confino per fatti disonorevoli o per addebiti di particolare gravita' o che siano stati ammoniti (lett. d) ed e) dell'art. 8 della legge) le LL. EE. i prefetti del Regno, secondo istruzioni loro impartite dal Ministero dell'interno, comunicano copia delle relative ordinanze ai Ministeri competenti e comunicano del pari le eventuali decisioni che revochino o facciano comunque cessare prima del termine normale, o sospendere, gli effetti del provvedimenti stessi.

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