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Regio decreto 729/1933

Art. 48 — I contabili sono direttamente responsabili di qualsiasi danno arrecato al materiale affidato alla loro custod…

ELI /it/regio-decreto/1933/04/06/729/art/48parte di Regio decreto 729/1933
Art. 48. I contabili sono direttamente responsabili di qualsiasi danno arrecato al materiale affidato alla loro custodia, quando il danno stesso non possa essere giustificato nei modi previsti dal presente regolamento, ai sensi delle disposizioni contenute nel capo VII della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato e nel capo II, titolo V, del relativo regolamento, o quando esso non sia imputabile al direttore di magazzino, a norma dell'art. 27 del presente regolamento.

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