Regio decreto 729/1933
Art. 32 — Le materie prime e i semilavorati in carico ai consegnatari delle officine, sono annotati nei conti di lavoro…
Art. 32. Le materie prime e i semilavorati in carico ai consegnatari delle officine, sono annotati nei conti di lavoro e nelle scritture dei consegnatari medesimi mano mano che vengono impiegati. A lavoro ultimato i prodotti delle lavorazioni sono dati in carico ai contabili dei magazzini e dei depositi.
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