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Regio decreto 729/1933

Art. 29 — Gli aumenti e le diminuzioni di materiali sono sempre considerati come definitivi agli effetti contabili

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Art. 29. Gli aumenti e le diminuzioni di materiali sono sempre considerati come definitivi agli effetti contabili. Gli ordini per tali movimenti vengono emessi dal Ministero per i magazzini o depositi centrali e dalle Direzioni territoriali dei servizi del materiale e degli aeroporti presso i Comandi di Z.A.T. per i magazzini territoriali.

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