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Regio decreto 729/1933

Art. 27 — Ad ogni magazzino e deposito centrale e' assegnato un ufficiale come direttore di magazzino

ELI /it/regio-decreto/1933/04/06/729/art/27parte di Regio decreto 729/1933
Art. 27. Ad ogni magazzino e deposito centrale e' assegnato un ufficiale come direttore di magazzino. Il direttore di magazzino puo' essere istituito anche nei magazzini territoriali con contabile principale. Spetta al direttore suddetto la direzione tecnica del magazzino o del deposito; egli e' responsabile della buona manutenzione del materiale e deve dare al riguardo al contabile le norme e gli ordini ritenuti opportuni, risponde della efficienza dei locali adibiti a magazzino o a deposito nonche' della buona distribuzione e sistemazione del materiale e' deve rivolgere le necessarie proposte alle competenti autorita'. Il direttore passa gli ordini al contabile per i movimenti del materiale, ne dispone e ne sorveglia la tempestiva spedizione, rispondendone della regolarita' specialmente per quanto si riferisce alla costruzione ed all'impiego degli imballaggi. Dispone, infine, per il trasporto degli apparecchi in volo, accertandosi della loro efficenza. Il contabile deve rispondere a tutte le richieste del direttore relativamente alla consistenza del magazzino o del deposito. Dal direttore dipende disciplinarmente tutto il personale militare addetto al magazzino o al deposito.

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