Regio decreto 729/1933
Art. 23 — I consegnatari di materiali di cui all'art
Art. 23. I consegnatari di materiali di cui all'art. 13 entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun semestre devono trasmettere alle Direzioni territoriali dei servizi presso i Comandi di Z.A.T. da cui dipendono un riassunto in triplice esemplare delle variazioni alle consistenze degli inventari con la documentazione per ciascuna delle variazioni stesse. Le Direzioni territoriali suddette, eseguiti con le proprie scritture i riscontri di tali riassunti e riconosciutane le regolarita' ne restituiscono un esemplare vistato ai consegnatari dei materiali e ne inviano un altro al Ministero entro sessanta giorni dalla scadenza di ogni semestre.
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