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Regio decreto 729/1933

Art. 16 — Qualunque eccedenza di materiale, riscontrata in seguito a ricognizioni o ispezioni, e' di proprieta' dello S…

ELI /it/regio-decreto/1933/04/06/729/art/16parte di Regio decreto 729/1933
Art. 16. Qualunque eccedenza di materiale, riscontrata in seguito a ricognizioni o ispezioni, e' di proprieta' dello Stato e va sempre assunta in aumento del carico. Le eccedenze non possono mai compensare le deficienze, tranne quando risulti comprovato che le une e le altre siano da attribuirsi a errori contabili e di scritturazione. In ogni modo - e per qualsiasi causa - spettera' al Ministero concedere, caso per caso, le eventuali autorizzazioni, salvo' il giudizio della Corte dei conti in sede di esame del conto giudiziale.

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