Regio decreto 729/1933
Art. 11 — Tutto il materiale speciale di aeronautica all'atto del passaggio in proprieta' dello Stato deve essere assun…
Art. 11. Tutto il materiale speciale di aeronautica all'atto del passaggio in proprieta' dello Stato deve essere assunto in carico dai contabili che ne sono responsabili e che ne debbono rendere il conto giudiziale, classificato per gruppi e categorie secondo i nomenclatori. E' fatta eccezione per i materiali di consumo di immediato impiego, il valore dei quali non ecceda L. 500.
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