Regio decreto 2051/1932
Art. 93 — Le sezioni di tiro a segno provenienti dalle cessate societa' mandamentali che entro tre mesi dalla entrata i…
Art. 93. Le sezioni di tiro a segno provenienti dalle cessate societa' mandamentali che entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento non abbiano dato prova di effettivo funzionamento, e che non siano dotate di campo di tiro proprio, potranno essere definitivamente sciolte, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto Reale, che determinera', a quale sezione della provincia debbano esserne devolute le attivita'. Ove in seguito dovessero venire ricostituite, saranno osservate le modalita' previste per la costituzione delle nuove sezioni.
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