Regio decreto 2051/1932
Art. 87 — Le medaglie di benemerenza di cui all'art
Art. 87. Le medaglie di benemerenza di cui all'art. 20 della legge possono essere conferite: a) alle sezioni che diano prova del miglior funzionamento, per organizzazione, per numero di iscritti, per i risultati delle gare da esse indette e per l'attivita', e propaganda sportiva svolta, tenuto specialmente conto dei risultati conseguiti in manifestazioni in Italia e all'estero; b) ai membri dei consigli direttivi o della direzione del tiro, compresi i commissari, e ai segretari, che per operosita', spirito organizzativo e passione per l'istituzione siansi resi benemeriti della sezione e abbiano proficuamente contribuito, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, ad assicurarne l'incremento; c) ai tiratori che eccellano in modo particolarmente distinto per valentia e per risultati conseguiti, specialmente nelle competizioni all'estero. A ciascuna medaglia e' annesso un diploma. Il conferimento delle medaglie viene pubblicato sul foglio d'ordini del tiro a segno.
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