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Regio decreto 2051/1932

Art. 82 — Le gare generali sono indette dal ministero della guerra, che contribuisce nelle spese relative

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Art. 82. Le gare generali sono indette dal ministero della guerra, che contribuisce nelle spese relative. Sono organizzate e dirette da una commissione esecutiva nominata con decreto ministeriale. Possono avere anche carattere internazionale.

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