Regio decreto 2051/1932
Art. 78 — Possono essere ammessi a sparare con l'arma da guerra solo i tiratori che abbiano compiuto il 16° anno di eta…
Art. 78. Possono essere ammessi a sparare con l'arma da guerra solo i tiratori che abbiano compiuto il 16° anno di eta' e che abbiano in precedenza ricevuto adeguata istruzione sul maneggio delle armi.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2051/1932 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.