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Regio decreto 2051/1932

Art. 7 — E' in facolta' del ministro per la guerra di sospendere entro cinque giorni l'esecuzione delle deliberazioni …

ELI /it/regio-decreto/1932/11/21/2051/art/7parte di Regio decreto 2051/1932
Art. 7. E' in facolta' del ministro per la guerra di sospendere entro cinque giorni l'esecuzione delle deliberazioni nelle quali rappresentante del ministero abbia espresso voto contrario.

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