Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2051/1932Art. 68
Regio decreto 2051/1932

Art. 68 — Le armi da fuoco che per l'art

ELI /it/regio-decreto/1932/11/21/2051/art/68parte di Regio decreto 2051/1932
Art. 68. Le armi da fuoco che per l'art. 16 della legge possono essere cedute dall'amministrazione militare a prezzo di costo, sono i fucili da guerra, i moschetti e le pistole di ordinanza. Possono in linea eccezionale essere prelevate dagli stabilimenti militari anche armi d'ordinanza di altro tipo, ad esclusivo giudizio del ministero e a condizioni da determinare.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2051/1932 · fonte Normattiva ↗

← Art. 67 Art. 69 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.